AI SENSI DEL D.L.G.S. 117/2017
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“AIUTIAMOLI PER LA SALUTE MENTALE (O.D.V.)”
…stralci dall'Atto costitutivo:
ART. l – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita, in forma di organizzazione di volontariato l’associazione denominata: "AIUTIAMOLI PER LA SALUTE MENTALE”. Organizzazione di volontariato, di seguito in breve “Associazione”. L’Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
L’Associazione ha sede legale nel comune di Treviglio (BG) e la sua durata è illimitata.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può, in ogni momento, instaurare sedi operative diverse dalla sede legale attraverso specifica delibera dell’Assemblea.
ART. 2 – FINALITÀ
L’Associazione, nata nel 2003, è formata prevalentemente da familiari, volontari e persone con sofferenza psichica ed è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità.
Si propone di affrontare insieme le difficoltà che attraverso le persone con sofferenza psichica e i familiari e, di operare per migliorare la qualità della vita, a partire dall’ascolto dei loro vissuti e dei loro bisogni.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; si ispira a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia in modo che sia consentita l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.
L'organizzazione, con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, si propone di perseguire le seguenti finalità:
• gestire comunità, strutture e appartamenti, anche in convenzione con le ATS, ASST -OVEST o altri Enti, in risposta ai bisogni dei soggetti psichiatrici e loro famiglie;
• svolgere segretariato sociale verso famiglie e soggetti psichiatrici in stato di bisogno;
• realizzare interventi di sostegno alla famiglia e al soggetto portatore di disagio mentale, ad esempio: laboratori espressivi e artistici, socio occupazionali e interventi di sollievo ed altre attività che l’organizzazione potrà elaborare in tal senso;
• costruire reti territoriali con altri interlocutori pubblici, del Terzo Settore e privati e con i servizi sanitari;
• favorire il processo di apprendimento, di crescita e di sviluppo delle capacità di autodeterminazione dei malati psichici ai fini di una loro riabilitazione;
• sollecitare la realizzazione di adeguate strutture terapeutiche ed assistenziali verificando il loro funzionamento;
• promuovere e organizzare conferenze, convegni, incontri, dibattiti sui problemi della psichiatria;
• organizzare corsi di istruzione e formazione, fornire agli assistiti e ai soci servizi di carattere psicologico, assistenziale, previdenziale, legale;
• migliorare l’attuale legislazione nazionale e regionale relativa alla psichiatria;
• aiutare la popolazione a superare la diffidenza nei confronti dei malati psichici e la loro emarginazione.
• gestire gruppi di auto-mutuo-aiuto aperto a persone con disturbi psichici, familiari e volontari;
• attività ludico-ricreative, volte alla condivisione del tempo libero, sia individuale che di gruppo;
• promuove attività e progetti di supporto all’autonomia abitativa, come ad esempio sostenere e/o gestire l’abitare temporaneo di persone con disturbi psichici in uno o più appartamenti, anche in collaborazione con i servizi psichiatrici e altre agenzie del territorio.
• dare sostegno a percorsi di cura e promozione della recovery e del sapere esperienziale fra persone con disagio psichico e familiari;
• partecipazione ai tavoli istituzionali di salute mentale nell’ambito sanitario e sociale;
• collaborare con le associazioni per la salute mentale, a livello provinciale e regionale e le realtà attive nel territorio;
• collaborare a iniziative di sinergia con il mondo della cooperazione sociale.
ART. 3 – ATTIVITÀ DIVERSE
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle varie attività non può essere superiore al 50% dei volontari.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
ART. 4 – RACCOLTA FONDI
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 5- ADERENTI DELL'ORGANIZZAZIONE
Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
Ciascun aderente di maggiore d’età, ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.
Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.
Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
ART. 6 - AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione.
L’ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. È annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
Gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione per:
dimissioni volontarie;
sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
mancato versamento della quota associativa per almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo;
decesso;
comportamento contrastante con gli scopi statuari o manifestazione di un conflitto di interessi con gli scopi associativi;
persistente violazione degli obblighi statuari.
L’ammissione e l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. La decisione è inappellabile.
Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione.
In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI
Gli aderenti hanno il diritto di:
partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
all’elettorato attivo e passivo;
conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
consultare i verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell’organizzazione e farne copia a proprie spese;
partecipare alle attività promosse dall’organizzazione; dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli aderenti sono obbligati a:
osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
versare il contributo stabilito dall’assemblea;
svolgere le attività preventivamente concordate;
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
Le prestazioni fomite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
ART. 8 - ORGANI SOCIALI DELL’ORGANIZZAZIONE
Sono organi dell’associazione:
• l’assemblea degli aderenti;
• il consiglio direttivo;
• il presidente;
• il collegio dei revisori dei conti.
ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell’apposito registro.
L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione alla vita dell’organizzazione, nonché momento di confronto in cui il singolo aderente può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione;
b) ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
c) discute e approva il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
d) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
e) approva eventuali regolamenti interni;
f) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti;
g) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione.
Convocazione e deliberazione dell’assemblea:
L’assemblea è convocata dal Presidente dell’organizzazione mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax o via e-mail a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.
Della convocazione dell’assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell’organizzazione.
L’assemblea ordinaria è convocata per:
• l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
• l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
• l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
• fissare l'ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.
L’assemblea straordinaria è convocata su richiesta di almeno un terzo degli associati o del Consiglio
Direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell’art. l6.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
ART. 10- CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari: da 5 a 9 membri, eletti dall’assemblea fra i propri associati.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che ne esista la necessità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni
interne di lavoro con voto consuntivo.
Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’assemblea e, specificatamente:
a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;
d) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
e) deliberare in merito all’esclusione degli aderenti;
f) propone le modifiche allo statuto all’assemblea
g) stabilisce l’entità della quota associativa a carico degli associati
Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario.
Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione.
I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall’Assemblea degli associati.
I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.
In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.
ART. l1- PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
Il Presidente:
ART. 12- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall’assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo.
Verifica la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell’associazione, controllando periodicamente la regolare tenuta formale e sostanziale dei libri sociali. Ha il potere di richiamare il consiglio direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi, in occasione di ispezioni e controlli, irregolarità di ordine contabile.
Redige la relazione annuale da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Il collegio dei revisori dei conti è composto da uno a tre membri che eleggono tra loro il proprio presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 13 -GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione.
Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
ART. 14- PATRIMONIO DELL’ORGANIZZAZIONE.
Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:
Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
ART. 15 – SCRITTURE CONTABILI
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
ART. 16 - BILANCIO DELL’ORGANIZZAZIONE
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
ART. 17 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 18 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.
ART. 19-MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.